IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  3,  recante:
«Statuto speciale per la Sardegna»; 
  Visto l'articolo 14, comma 1,  lettera  e),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148; 
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3
del 1948; 
  Visto il parere del Consiglio regionale  della  Sardegna,  espresso
nella seduta del 15 giugno 2021; 
  Visto il parere reso dalla Corte dei  conti -  Sezioni  riunite  in
sede consultiva nell'adunanza del 3 marzo 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
               del Consiglio regionale della Sardegna 
 
  1. Il Consiglio regionale della Sardegna, organo legislativo  della
regione  rappresentativo  del  popolo  sardo  dotato   di   autonomia
organizzativa, funzionale, contabile e di  bilancio  ai  sensi  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per  la
Sardegna), ha facolta' di istituire, secondo  le  norme  del  proprio
regolamento interno, un proprio Collegio dei revisori dei  conti  nel
rispetto dei principi stabiliti dalla normativa  statale  vigente  in
materia. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - La legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,
          recante lo Statuto speciale della  Regione  autonoma  della
          Sardegna e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  9  marzo
          1948, n. 58. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti  per
          la  stabilizzazione  finanziaria  e   per   lo   sviluppo»,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
          2011, n. 188: 
                «Art. 14 (Riduzione  del  numero  dei  consiglieri  e
          assessori   regionali   e   relative   indennita'.   Misure
          premiali).  -  1.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi
          stabiliti  nell'ambito  del  coordinamento  della   finanza
          pubblica, le Regioni adeguano,  nell'ambito  della  propria
          autonomia   statutaria   e   legislativa,   i    rispettivi
          ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: 
                  a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
          regionali,  ad  esclusione  del  Presidente  della   Giunta
          regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le  Regioni  con
          popolazione fino ad un milione di abitanti;  a  30  per  le
          Regioni con popolazione fino a due milioni di  abitanti;  a
          40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
          abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione  fino  a  sei
          milioni di abitanti; a 70 per le  Regioni  con  popolazione
          fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le  Regioni  con
          popolazione superiore  ad  otto  milioni  di  abitanti.  La
          riduzione del numero dei consiglieri regionali  rispetto  a
          quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
          regionale successiva a quella  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, abbiano  un  numero
          di consiglieri regionali inferiore a quello previsto  nella
          presente lettera, non possono aumentarne il numero; 
                  b) previsione che il numero massimo degli assessori
          regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero  dei
          componenti  del  Consiglio  regionale,  con  arrotondamento
          all'unita' superiore.  La  riduzione  deve  essere  operata
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione,  dalla
          prima legislatura regionale successiva a  quella  in  corso
          alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
                  c) riduzione a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  in
          attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge
          25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 marzo  2010,  n.  42,  degli  emolumenti  e  delle
          utilita',  comunque  denominati,  previsti  in  favore  dei
          consiglieri  regionali  entro  il  limite   dell'indennita'
          massima spettante ai  membri  del  Parlamento,  cosi'  come
          rideterminata ai sensi dell'art. 13 del presente decreto; 
                  d) previsione  che  il  trattamento  economico  dei
          consiglieri   regionali   sia   commisurato   all'effettiva
          partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; 
                  e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di
          un  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  quale  organo  di
          vigilanza  sulla  regolarita'  contabile,  finanziaria   ed
          economica della gestione dell'ente; il  Collegio,  ai  fini
          del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo
          con le sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei
          conti; i componenti di tale Collegio sono  scelti  mediante
          estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere  i
          requisiti previsti dai principi  contabili  internazionali,
          avere la qualifica di revisori legali  di  cui  al  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere  in  possesso
          di specifica qualificazione  professionale  in  materia  di
          contabilita' pubblica e gestione  economica  e  finanziaria
          anche  degli   enti   territoriali,   secondo   i   criteri
          individuati dalla Corte dei conti; 
                  f) passaggio, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto e con efficacia a  decorrere
          dalla prima legislatura regionale successiva  a  quella  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          al sistema previdenziale  contributivo  per  i  consiglieri
          regionali." 
              - Si riporta il testo dell'art. 56, primo comma,  della
          legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  3,  recante  lo
          Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna. 
                «Art. 56 -  Una  Commissione  paritetica  di  quattro
          membri, nominati dal Governo della Repubblica  e  dall'Alto
          Commissario per la Sardegna sentita la Consulta  regionale,
          proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del
          personale dallo Stato alla Regione,  nonche'  le  norme  di
          attuazione  del  presente  Statuto.  Tali   norme   saranno
          sottoposte  al  parere  della  Consulta  o  del   Consiglio
          regionale e saranno emanate con decreto legislativo». 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,
          recante lo Statuto speciale della  Regione  autonoma  della
          Sardegna e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  9  marzo
          1948, n. 58.